Rendere abitabile il sottotetto
Rendere abitabile il sottotetto
Quando e dove è possibile trasformare il sottotetto in una bella mansarda confortevole
Cosa dice la Legge
Articolo aggiornato 01/2005
La legge nazionale prevede che l’altezza media dei locali non debba essere minore di 2,70 metri per le stanze abitabili della casa: soggiorno, cucina, camera da letto, sala da pranzo, e di 2,40 metri nei locali accessori quali bagni, lavanderie ecc.;essa tuttavia non si pronuncia in merito al riutilizzo abitativo dei sottotetti.
Per rendere un sottotetto abitabile valgono le stesse altezze sopra riportate, ma solo nel caso in cui la normativa regionale non abbia varato norme in proposito. Infatti alcune regioni, a partire dalla Regione Lombardia nel 1996, hanno emanato leggi in materia per regolare il riutilizzo a fini abitativi dei sottotetti, consentendo altezze medie inferiori a quelle previste dalla normativa nazionale.
Le regioni Piemonte, Veneto, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria si sono pronunciate con delle leggi riguardanti il recupero dei sottotetti; Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, pur non avendo leggi specifiche, prevedono regole in materia; altre regioni hanno in esame proposte di legge.
I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei piani regolatori dei comuni interessati, si devono attenere a quanto stabilito dalle regioni, ad eccezione di alcune zone di tutela individuate dalle amministrazioni locali.
Le altezze minime
Di seguito vengono elencate le altezze minime, concesse per rendere abitabili i sottotetti, dalle regioni che si sono pronunciate in materia.
Altezze minime locali abitativi
1,4 metri———-Basilicata
1,4 metri———-Campania
1,5 metri———-Calabria
1,5 metri———-Friuli
1,5 metri———-Liguria
1,5 metri———-Lombardia
1,6 metri———-Piemonte
1,8 metri———-Veneto
1,8 metri———-Emilia Romagna
Altezze minime locali di servizio
1,4 metri———-Basilicata
1,4 metri———-Campania
1,5 metri———-Calabria
1,4 metri———-Friuli
1,3 metri———-Liguria
1,5 metri———-Lombardia
1,4 metri———-Piemonte
1,8 metri———-Veneto
1,8 metri———-Emilia Romagna
Gli spazi aventi altezze inferiori a quelle minime vanno chiusi con delle pareti ed utilizzati come depositi e ripostigli.
Le altezze medie
Di seguito vengono elencate le altezze medie, concesse per rendere abitabili i sottotetti, dalle regioni che si sono pronunciate in materia
Altezze medie locali abitativi
2,4 metri———-Basilicata
2,4 metri———-Campania
2,2 metri———-Calabria
2,2 metri———-Friuli
2,3 metri———-Liguria
2,4 metri———-Lombardia
2,4 metri———-Piemonte
2,4 metri———-Veneto
2,4 metri———-Emilia Romagna
2,55 metri———Valle d’Aosta
Altezze medie locali di servizio
2,4 metri———-Basilicata
2,4 metri———-Campania
2,2 metri———-Calabria
2,0 metri———-Friuli
2,1 metri———-Liguria
2,4 metri———-Lombardia
2,2 metri———-Piemonte
2,2 metri———-Veneto
2,2 metri———-Emilia Romagna
2,4 metri———-Valle d’Aosta
Si può sopraelevare?
Generalmente se non esistono le condizioni di altezza non è possibile sopraelevare ma regioni come la Lombardia e la Liguria lo consentono nel rispetto dei limiti imposti dallo strumento urbanistico e solo per raggiungere le altezze minime necessarie.
Condizioni per poter recuperare i sottotetti
Tutte le leggi sul recupero dei sottotetti obbligano al rispetto del rapporto aeroilluminante (rapporto tra la superficie della zona abitabile del pavimento e la superficie totale delle finestre) che cambia da regione a regione.
Nel caso non esistano sufficienti finestre, è possibile aprirne di nuove, ma seguendo i dettami di legge che variano da regione a regione o rimandano a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali.
Una corretta coibentazione del sottotetto e la presenza di opere di urbanizzazione primaria sono altre condizioni che vengono specificate nelle diverse normative.
In quali edifici si possono recuperare i sottotetti?
Le leggi parlano di sottotetti esistenti, con tale definizione alcune regioni indicano quelli già costruiti in data di entrata in vigore della legge o in una data precisata dalla legge stessa; altre, come la Lombardia, non lo specificano quindi è possibile interpretare come sottotetti esistenti quelli che risultano costruiti al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia o della denuncia di inizio attività, per il loro recupero.
Alcune leggi consentono il recupero solo dei sottotetto appartenenti a determinate zone (centri storici o zone totalmente costruite dei centri abitati), oppure permettono ai singoli comuni di vietare il recupero in determinate zone o edifici sottoposti a tutela (Veneto, Emilia Romagna, Campania).
Le eccezioni per comuni montani
Per quanto riguarda i comuni in zone montane, le leggi regionali stabiliscono in alcuni casi altezze inferiori, sia rispetto a quelle della normativa nazionale, che prevede per i comuni sopra ai 1000 metri di altitudine un’altezza media di 2,55 metri per i locali abitabili e 2,40 metri per quelli accessori, sia a quelle generiche sopra riportate.
Ogni regione dà una diversa definizione di comune montano classificandolo come tale in base ad un’altitudine minima o facendo riferimento ad una legge regionale precisa.
Onerosità del recupero dei sottotetti
Le leggi regionali, con qualche eccezione per regioni come Piemonte e Liguria che indicano riduzioni particolari in alcuni casi, prevedono per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune.
Riferimenti legislativi riguardanti i sottotetti, mansarde ecc..
Controlla le norme specifiche per la tua regione