Le norme per la sicurezza nei cantieri

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Le norme per la sicurezza nei cantieri

Gli obblighi del proprietario

Ultimo aggiornamento  18 aprile 2000

La Direttiva Cantieri

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Un cantiere

Il D.Lgs. 494/96, modificato successivamente con il D.Lgs. 528/99 entrato in vigore il 18 aprile 2000, rappresenta l’attuazione della “Direttiva Cantieri” 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

L’obiettivo della legge è quello di regolare le attività del cantiere con lo scopo di ridurre i rischi di infortuni sul lavoro, attraverso la prevenzione.

Gli obblighi del committente

Il committente generalmente è:
-Nel caso di interventi privati, il proprietario.
-Nel caso di lavori condominiali, l’amministratore di condominio.

Egli può sempre delegare altra persona agli obblighi e responsabilità di legge, nominando un Responsabile dei Lavori. I principali obblighi del Committente (o Responsabile dei Lavori) sono i seguenti:

-determinare la tipologia e la durata dei lavori, -inviare la notifica preliminare* (solo nel caso in cui l’entità dei lavori superi i 200 uomini-giorno**),
-inviare la notifica preliminare e nominare anche i coordinatori per la sicurezza***, quando inizialmente o per varianti intervenute in corso d’opera si prevede la presenza anche non contemporanea di più imprese e si verifica una delle seguenti condizioni: l’entità dei lavori supera i 200 uomini-giorno o sono presenti rischi particolari (es. rischi di caduta dall’alto, rischi di sprofondamento, rischi legati all’esposizione a sostanze chimiche o biologiche),
-verificare che i coordinatori*** adempiano agli obblighi di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento**** e del Fascicolo Tecnico prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l’esecuzione dei lavori,
-far pervenire il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese con la richiesta di preventivo (che dovrà comprendere i costi per la sicurezza),
-verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si affidano i lavori chiedendo copia recente del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ed alle imprese esecutrici di produrre il Piano Operativo della Sicurezza (POS).

Nel caso in cui non vi sia l’obbligo della nomina dei Coordinatori, il Committente dovrà comunque:
-verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato,
-chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate ad INPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
-richiedere il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

A quali lavori si applica il decreto?

L’ambito di applicazione del decreto è quello dei “cantieri temporanei e mobili” cioè i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Riguarda quindi le nuove costruzioni, ma anche lavori di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, rinnovamento, trasformazione, smantellamento di qualsiasi tipo di opere (fisse, mobili o temporanee) e di qualsiasi materiale (muratura, cemento, legno).
In particolare le norme della direttiva si applicano anche agli scavi e alle fasi di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.

cantiere gru

Una gru in un cantiere

*Notifica preliminare = documento che il committente deve trasmettere all’ ASL competente e alla Direzione Provinciale del lavoro prima dell’inizio dei lavori per consentire all’organo di vigilanza di pianificare le proprie attività di controllo. La notifica preliminare contiene tutti i dati relativi al cantiere e alle figure a tutela dei lavoratori. L’invio è obbligatorio nei casi seguenti:
-entità non inferiore a 200 uomini/giorno anche se in presenza di una sola impresa,
-cantiere con rischi particolari e nei quali operano più imprese anche se non contemporaneamente.**Uomini giorno = somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera (la quantità degli uomini/giorni (U/gg) si ottiene sommando il numero di lavoratori presenti in cantiere ogni giorno, ad esempio: 5 lavoratori per 5 giorni e 2 lavoratori per 7 giorni danno: 5×5 + 2×7 = 39 U/gg).***Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione = tecnici con adeguata esperienza professionale che hanno frequentato uno specifico corso in materia di sicurezza nei cantieri della durata di 120 ore.****Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)= documento, non standardizzabile, che viene redatto dal coordinatore per la progettazione; rappresenta lo strumento operativo sul quale viene impostata la cooperazione ed il coordinamento, con l’individuazione temporale delle fasi di lavoro, l’utilizzazione degli impianti comuni, mezzi logistici, e di protezione collettiva.*****Piano Operativo di Sicurezza (POS) = documento redatto per ogni cantiere per tutte le imprese che vi operano. Ha lo scopo di integrare le prescrizioni del PSC sulla base della modalità operative di ciascuna ditta

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